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SOSTITUZIONI SERRAMENTI E DETRAZIONI FISCALI
Quando la sostituzione dei serramenti può beneficiare delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (65%) o per quelle sulle ristrutturazioni edilizie (50%)?

La maggior parte di voi ormai conoscerà la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni fiscali in caso di sostituzione dei serramenti. A tal proposito esistono due tipi di detrazione fiscale di cui beneficiare: quella per gli interventi mirati al risparmio energetico (65%) e quella per le ristrutturazioni edilizie (50%).
Poiché le due detrazioni pongono condizioni e procedure burocratiche assai diverse fra loro, molte persone fanno spesso confusione fra le due detrazioni e non sanno bene a quale delle due possono accedere. E’ anche da segnalare il fatto che le due detrazioni non sono cumulabili. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Quali sono allora i casi in cui si può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%) e quelli in cui si deve optare per la detrazione sul le ristrutturazioni edilizie (50%)?


SERRAMENTI E DETRAZIONE FISCALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO (65%)

Per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico in caso di sostituzione dei serramenti è necessario che l’edificio risultiesistente e già dotato di impianto di riscaldamento. A differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive, ecc.).
Oltre a queste caratteristiche proprie dell’edificio, i nuovi serramenti devono rispondere a determinati requisiti. Innanzitutto devono delimitare il perimetro del volume riscaldato. Non sono dunque ammessi alla detrazione serramenti di cantinati, autorimesse o locali dove non è presente il riscaldamento.In secondo luogo i nuovi serramenti devono essere certificati ed avere precisi valori ditrasmittanza, ossia devono essere sufficientemente isolati. I valori di trasmittanza a cui fare riferimento sono tabulati e sono stati definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.A questa detrazione sono ammesse anche le spese effettuate per le strutture accessorie al serramento che hanno effetto sulla dispersione del calore, quali scuri e persiane, o che siano strutturalmente accorpate al serramento, come i cassonetti delle tapparelle.Il limite massimo per la detrazione fiscale sul risparmio energetico in caso di sostituzione di serramenti è 60.000 euro.Per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico è necessario conservare le fatture e le ricevute dei pagamentieffettuati con apposito bonifico bancario. Inoltre bisogna chiedere all’installatore unacertificazione dei nuovi serramenti ed effettuare una comunicazione per via telematica all’Enea. In questa comunicazione si dovranno inserire i dati di chi usufruirà della detrazione, alcune informazioni sull’edificio, il tipo di intervento eseguito ed il suo costo.
Nella maggior parte dei casi in cui si desidera accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico è obbligatorio che per lacomunicazione da inviare all’Enea vi sia l’intermediazione di un tecnico qualificato. Nel caso specifico di sola sostituzione dei serramenti, la procedura è semplificata ed il comune cittadino può collegarsi al sito dell’Enea e compilare i campi in modo autonomo.
E’ però da sottolineare che nella comunicazione vengono richiesti i valori di trasmittanza dei vecchi serramenti e anche di quelli nuovi. Quindi spesso capita che il cittadino si trovi in difficoltà nella loro individuazione. Pertanto, se non si ha padronanza di questi concetti, si consiglia sempre di farsi seguire da un tecnico competente anche quando la normativa non richiede il suo intervento, soprattutto perché una comunicazione errata può divenire motivo di perdita della detrazione. Ricordo a tal proposito che le fatture relative al lavoro di un tecnico per l’invio telematico all’Enea sono anch’esse detraibili.
Una volta effettuata la comunicazione all’Enea per via telematica, si consegnano alcommercialista la ricevuta di invio telematico, le fatture e le ricevute dei bonifici in modo da provvedere alla detrazione in occasione della dichiarazione dei redditi.


 
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